Cosa succede in caso di ritardo nei pagamenti?
In caso di ritardato pagamento di una o più fatture, invieremo al cliente apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R recante il termine ultimo per il pagamento dell’insoluto, scaduto il quale, in costanza di mora, avremo il diritto di chiedere al Distributore la sospensione della Fornitura per morosità.
Il cliente moroso dovrà corrispondere - oltre all’ammontare della fatture - una somma pari agli interessi di mora in base ai giorni trascorsi dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento.
Nel caso di clienti domestici o condomini, gli interessi di mora saranno calcolati nella misura del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) in vigore alla data di scadenza della relativa fattura aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali.
Nel caso di un cliente diverso da quelli di cui al precedente paragrafo gli interessi di mora saranno calcolati nella misura del tasso di mora ex D.lgs. 231/2002 in vigore alla data alla data di scadenza della relativa fattura. Saranno inoltre addebitate al cliente le ulteriori spese sostenute da Octopus per l’invio dei solleciti di pagamento.
In caso di sospensione della fornitura il cliente sarà tenuto a corrispondere, oltre le somme di cui sopra, il rimborso delle spese sostenute per la sospensione e riattivazione della fornitura. Per procedere alla riattivazione il cliente dovrà dare evidenza dell'avvenuto pagamento tramite apposita comunicazione ai recapiti indicati nel sollecito.
Indennizzi
Si ha diritto a un indennizzo automatico pari a:
30 €, nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità senza l'invio della comunicazione di messa in mora;
20 €, nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità prima del termine ultimo per il pagamento, senza rispettare il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna o il termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta di sospensione al distributore.
In questi casi, oltre a ricevere l’indennizzo entro 8 mesi dalla sospensione, non si dovrà pagare alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.